Art. 8
Condizioni specifiche
In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni specifiche
1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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