Art. 10
Condizioni specifiche
In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni specifiche
1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli .
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:
a)
una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b)
la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
c)
se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
d)
un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli o 14.
4. Se del caso, possono essere adottate linee guida per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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