Art. 23 · Misure di salvaguardia

Art. 23

Misure di salvaguardia

In vigore dal 20 dic 2006
Misure di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica di cui all' sia insufficiente, esso può sospendere temporaneamente l'impiego dell'indicazione in questione sul proprio territorio. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione. 2.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, è adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità. La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa. 3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.
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