Art. 27
Misure transitorie
In vigore dal 20 dic 2006
Misure transitorie
1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all', paragrafo 1, gli alimenti possono essere commercializzati fino a dodici mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle rispettive condizioni d'uso.
2. I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2005 ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate fino al 19 gennaio 2010, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'.
4. Le indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o simbolica conforme ai principi generali del presente regolamento che non siano incluse nell'allegato e siano impiegate secondo condizioni specifiche e criteri elaborati da una normativa nazionale sono soggette alle seguenti modalità:
a)
gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni e le norme nazionali applicabili, unitamente ai dati scientifici a sostegno di tali norme;
b)
la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, una decisione relativa all'impiego di dette indicazioni.
Le indicazioni nutrizionali non autorizzate secondo tale procedura possono continuare ad essere impiegate per dodici mesi dopo l'adozione della decisione.
5. Le indicazioni sulla salute di cui all', paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui all', paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'.
6. Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, lettera a) e all', impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:
a)
le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:
i)
gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell'indicazione;
ii)
previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate.
Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione;
b)
indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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