Art. 36

Partecipazione di un paese terzo non ammissibile

In vigore dal 18 dic 2006
Partecipazione di un paese terzo non ammissibile Fatto salvo l', paragrafo 5, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia degli aiuti comunitari, la Commissione può decidere, in occasione dell'adozione dei programmi d'azione di cui all' o delle misure speciali di cui all', che i paesi, i territori e le regioni ammissibili agli aiuti comunitari nell'ambito del regolamento (CE) n. 1085/2006 o del regolamento (CE) n. 1638/2006 e del FES, possono beneficiare delle misure adottate a titolo del presente regolamento, qualora il progetto o il programma geografico o tematico attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui agli . Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all' e quelle in materia di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, nonché le norme d'origine di cui all', sono adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1905:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione di un paese terzo non ammissibile (Art. 36 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo