Art. 3
Principi generali
In vigore dal 18 dic 2006
Principi generali
1. La Comunità si fonda sulla democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere e consolidare l'impegno a favore di questi valori presso i paesi e le regioni partner.
2. Nell'attuare il presente regolamento si persegue un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo, in modo da offrire ai paesi o alle regioni partner programmi di cooperazione specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.
Per conseguire gli OSM, viene data priorità ai paesi meno sviluppati e ai paesi a basso reddito nella ripartizione globale delle risorse. Occorre prestare la debita attenzione al sostegno allo sviluppo a favore dei poveri nei paesi a medio reddito, in particolare quelli a reddito medio-basso, molti dei quali si trovano ad affrontare problemi simili a quelli dei paesi a basso reddito.
3. Le seguenti problematiche trasversali sono integrate in tutti i programmi: promozione dei diritti umani, parità di genere, democrazia, buona governanza, diritti dei minori e delle popolazioni indigene, sostenibilità ambientale e lotta contro l'HIV/AIDS. Inoltre, si presta particolare attenzione al rafforzamento dello stato di diritto, al miglioramento dell'accesso alla giustizia e al sostegno della società civile, nonché alla promozione del dialogo, della partecipazione, della riconciliazione e dello sviluppo istituzionale.
4. La Comunità tiene conto degli obiettivi fissati nel titolo XX del trattato e nell' del presente regolamento, in tutte le politiche che possono incidere sui paesi e le regioni partner. Per le misure finanziate a titolo del presente regolamento, la Comunità mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna attraverso la formulazione di politiche, la pianificazione strategica e la programmazione e attuazione di misure.
5. La Comunità e gli Stati membri migliorano il coordinamento e la complementarietà delle loro politiche in materia di cooperazione allo sviluppo rispondendo alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. La politica comunitaria nella sfera della cooperazione allo sviluppo è complementare alle politiche perseguite dagli Stati membri.
6. La Commissione e gli Stati membri cercano di attivare uno scambio sistematico e frequente di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un migliore coordinamento e una migliore complementarità dei donatori puntando su programmazioni pluriennali congiunte, basate sulla riduzione della povertà dei paesi partner o su strategie equivalenti e sui processi di bilancio dei paesi partner, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni congiunte con l'insieme dei donatori e ricorso a dispositivi di cofinanziamento.
7. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la Comunità e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, nonché altri donatori bilaterali.
8. La Comunità promuove un'efficace cooperazione con i paesi e le regioni partner in linea con la migliore prassi internazionale. Essa promuove:
a)
processi di sviluppo di cui il paese partner esercita la direzione ed ha la titolarità. La Comunità allinea sempre più il suo sostegno alle strategie nazionali di sviluppo dei partner nonché alle loro procedure e politiche di riforma. La Comunità contribuisce al rafforzamento del processo di responsabilità reciproca tra i governi dei paesi partner e i donatori e promuove le competenze e l'occupazione locali;
b)
metodi inclusivi e partecipativi allo sviluppo e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale, ivi compreso il dialogo politico;
c)
modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come indicato all', in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, incentrati su approcci per programma, sulla concessione di un aiuto finanziario prevedibile, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su metodi di sviluppo basati sui risultati ivi compresi, ove opportuno, le mete e gli indicatori degli OSM;
d)
un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere le iniziative dell'insieme dei donatori. Il coordinamento viene realizzato nei paesi e nelle regioni partner applicando gli orientamenti e i principi di migliore prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia dell'aiuto.
e)
un profilo degli OSM nei documenti di strategia per paese e nella programmazione pluriennale.
9. La Commissione informa e tiene uno scambio sistematico di vedute con il Parlamento europeo.
10. La Commissione provvede ad attivare uno scambio sistematico di informazioni con la società civile.
Storico versioni
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