Art. 35
Comitato
In vigore dal 18 dic 2006
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.
Storico versioni
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