Art. 8
Asia centrale
In vigore dal 18 dic 2006
Asia centrale
L'assistenza comunitaria all'Asia centrale sostiene azioni conformi all' e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia centrale e sono volte a:
a)
promuovere le riforme costituzionali e l'avvicinamento legislativo, amministrativo e regolamentare alla Comunità, ivi compreso il rafforzamento delle istituzioni e degli organismi nazionali responsabili dell'efficace attuazione delle politiche nei settori contemplati dagli accordi di partenariato e di cooperazione, quali organismi elettivi, parlamenti, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;
b)
promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC, affrontando al contempo gli aspetti sociali della transizione;
c)
sostenere una gestione efficiente delle frontiere e la cooperazione transfrontaliera per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nelle regioni di frontiera;
d)
lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo;
e)
combattere l'HIV/AIDS;
f)
promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione a livello regionale, anche con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006 e altri strumenti comunitari, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di ambiente — soprattutto nei settori idrico e igienico-sanitario — di istruzione, di energia e di trasporti, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico internazionale e delle operazioni di trasporto, o di interconnessioni, reti e loro operatori, fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica.
Storico versioni
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