Art. 7
Asia
In vigore dal 18 dic 2006
Asia
L'assistenza comunitaria all'Asia sostiene azioni conformi all' e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia e sono volte a:
a)
perseguire gli OSM nel campo della salute, ivi compresa la lotta all'HIV/AIDS e dell'istruzione, anche attraverso un dialogo politico finalizzato alla riforma di questi settori;
b)
affrontare i problemi connessi alla governanza, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori;
c)
incoraggiare una maggiore integrazione e cooperazione regionale sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionale;
d)
contribuire al controllo di epidemie e zoonosi, nonché alla riabilitazione dei settori colpiti;
e)
promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, con particolare attenzione alla protezione delle foreste e della biodiversità;
f)
lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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