Art. 7

Asia

In vigore dal 18 dic 2006
Asia L'assistenza comunitaria all'Asia sostiene azioni conformi all' e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia e sono volte a: a) perseguire gli OSM nel campo della salute, ivi compresa la lotta all'HIV/AIDS e dell'istruzione, anche attraverso un dialogo politico finalizzato alla riforma di questi settori; b) affrontare i problemi connessi alla governanza, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori; c) incoraggiare una maggiore integrazione e cooperazione regionale sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionale; d) contribuire al controllo di epidemie e zoonosi, nonché alla riabilitazione dei settori colpiti; e) promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, con particolare attenzione alla protezione delle foreste e della biodiversità; f) lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo.
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