Art. 9
Medio Oriente
In vigore dal 18 dic 2006
Medio Oriente
L'assistenza comunitaria al Medio Oriente sostiene azioni conformi all' e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica del Medio oriente e sono volte a:
a)
incoraggiare la coesione sociale per assicurare l'equità sociale, in particolare in relazione all'uso delle risorse nazionali interne, e assicurare l'uguaglianza politica soprattutto mediante la promozione dei diritti umani, ivi compresa la parità di genere;
b)
promuovere la diversificazione economica, lo sviluppo di un'economia di mercato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC;
c)
promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione a livello regionale, anche con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006 e da altri strumenti comunitari, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, ad esempio in materia di economia, energia, trasporti e rifugiati;
d)
sostenere la conclusione di accordi internazionali e l'efficace applicazione del diritto internazionale, in particolare le risoluzioni dell'ONU e le convenzioni multilaterali;
e)
affrontare questioni relative alla governanza, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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