Art. 11
Programmi tematici
In vigore dal 18 dic 2006
Programmi tematici
1. I programmi tematici sono complementari ai programmi di cui agli articoli da 5 a 10 e riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, oppure coprono attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o ancora un'azione internazionale senza una specifica base geografica.
2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese nell'ambito dei programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sono complementari e coerenti con tali azioni. Ad esse si applicano i seguenti principi:
a)
gli obiettivi delle politiche comunitarie non possono essere realizzati in modo appropriato o efficace attraverso programmi geografici e il programma tematico viene attuato da un'organizzazione intermediaria o tramite una tale organizzazione, come ad esempio un'organizzazione non governativa, altri tipi di attori non statali, le organizzazioni internazionali o i meccanismi multilaterali. Tra questi figurano le iniziative globali a sostegno degli OSM, lo sviluppo sostenibile o a sostegno dei beni pubblici mondiali, nonché azioni negli Stati membri e nei paesi aderenti in deroga all', secondo quanto previsto nel pertinente programma tematico,
e/o
b)
le azioni sono del seguente tipo:
—
azioni pluriregionali e/o trasversali, che includono progetti pilota e politiche innovative;
—
azioni in caso di mancato accordo sull'azione in questione con il governo o i governi partner;
—
azioni pertinenti rispetto alle finalità di uno specifico programma tematico che rispondono ad una priorità delle politiche comunitarie o a un obbligo o impegno internazionale della Comunità;
—
ove opportuno, azioni nei casi in cui il programma geografico è stato sospeso o non esiste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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