Art. 34
Relazione annuale
In vigore dal 18 dic 2006
Relazione annuale
1. La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
2. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza, utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.
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