Art. 33

Valutazione

In vigore dal 18 dic 2006
Valutazione 1.   La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM. 2.   La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al comitato di cui all'. Gli Stati membri possono chiedere che valutazioni specifiche siano esaminate in seno al comitato di cui all', paragrafo 3. I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse. 3.   La Commissione associa tutti i soggetti interessati, compresi gli attori non statali e le autorità locali,, alla fase di valutazione dell'assistenza comunitaria fornita a titolo del presente regolamento.
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Valutazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo