Art. 32
Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari
In vigore dal 18 dic 2006
Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari
1. I fondi di cui all', paragrafo 1, lettera e) sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca o organizzazione provvista delle capacità necessarie alla loro gestione.
2. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché le condizioni di chiusura dell'operazione.
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