Art. 25

Forme di finanziamento

In vigore dal 18 dic 2006
Forme di finanziamento 1.   Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di: a) progetti e programmi; b) sostegni finanziari, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben delineate, elaborate dal paese partner e valutate positivamente dai principali donatori, comprese, eventualmente, le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione si avvale coerentemente di un approccio incentrato sui risultati e basato su indicatori di rendimento e ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità; sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati; c) sostegni settoriali; d) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: i) programmi settoriali d'importazione in natura; ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti; e) fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di cui all', nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi; f) abbuoni sui tassi di interesse, segnatamente per i prestiti nel settore ambientale; g) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale; h) sovvenzioni volte a finanziare azioni presentate dalle entità di cui all', paragrafo (1), lettere b), c), d), f) e g), punti da i) a v); i) sovvenzioni volte a finanziare i costi di gestione delle entità di cui all', paragrafo (1), lettere b), c), d), f) e g), punti i), iii) e iv); j) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, autorità locali, organismi nazionali pubblici e enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner; k) contributi a fondi internazionali, segnatamente fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali; l) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni; m) contributi in capitale a beneficio delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche di sviluppo regionali; n) risorse umane e materiali necessarie alla gestione e alla supervisione effettiva dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner. 2.   L'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi od oneri nei paesi beneficiari.
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Forme di finanziamento (Art. 25 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo