Art. 23

Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 18 dic 2006
Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali 1.   In caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate connesse con catastrofi naturali, disordini civili o crisi, che non possono essere finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1717/2006 o del regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione adotta misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, denominate di seguito «misure speciali». Le misure speciali possono inoltre finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, comprese quelle tese a preparare meglio le popolazioni alle crisi ricorrenti. 2.   Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Prevedono una definizione del tipo di indicatori di prestazione che devono essere monitorati al momento dell'attuazione delle misure speciali. 3.   Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 2. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure agli Stati membri e al Parlamento europeo entro un mese dalla sua decisione. 4.   Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, sono apportate senza dover ricorrere alla procedura di cui all', paragrafo 2, sempre che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri entro un mese.
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