Art. 21

Adozione dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 18 dic 2006
Adozione dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli , analogamente alla loro revisione di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 1, quarto comma, nonché le misure di accompagnamento di cui all', sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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