Art. 19

Documenti di strategia geografici e programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 18 dic 2006
Documenti di strategia geografici e programmi indicativi pluriennali 1.   Nella preparazione e attuazione dei documenti di strategia si applicano i principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o regionali e orientamento dei risultati, previsti all', paragrafi da 5 a 8. 2.   I documenti di strategia coprono un periodo massimo non superiore al periodo di validità del presente regolamento e mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner, coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le direttive politiche del presente regolamento e con l'allegato IV. I programmi indicativi pluriennali si basano sui documenti di strategia. I documenti di strategia sono sottoposti ad una revisione intermedia, ovvero ad eventuali revisioni ad hoc, applicando, ove necessario, i principi e le procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner. 3.   In linea di principio, i documenti di strategia sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire un adeguato livello di coinvolgimento nel processo e promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà. 4.   Per ciascun paese o regione partner sono elaborati programmi indicativi pluriennali, basati sui documenti di strategia, che formano oggetto, nella misura del possibile, di un accordo con il paese o la regione in questione. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati quali prioritari ai fini di un finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento. I programmi stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità, eventualmente con l'indicazione di un massimo e di un minimo. Detti stanziamenti sono coerenti con gli stanziamenti indicativi indicati nell'allegato IV. I programmi sono eventualmente soggetti ad adeguamento, anche in funzione delle revisioni intermedie o ad hoc dei documenti di strategia. È possibile adeguare lo stanziamento di fondi indicativo pluriennale al rialzo o al ribasso, a seguito delle revisioni, nello specifico in funzione di particolari necessità dettate ad esempio da situazioni di post-crisi o da prestazioni eccezionali o insufficienti. 5.   In circostanze quali crisi, situazioni postbelliche, attentati alla democrazia, allo stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, la strategia di cooperazione nazionale o regionale può essere soggetta ad una revisione ad hoc tramite una specifica procedura d'urgenza. Detta revisione può risultare in una strategia nazionale o regionale volta a promuovere la transizione verso lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo. 6.   Conformemente all', paragrafo 6, la strategia garantisce la coerenza, ed evita duplicazioni, tra le misure adottate nell'ambito del presente regolamento e le misure ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. 1717/2006 e il regolamento (CE) n. 1257/96. Qualora i paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o post-crisi, i programmi indicativi pluriennali prestano particolare attenzione ad un maggior coordinamento dei soccorsi, al risanamento e allo sviluppo, al fine di garantire la transizione dall'emergenza alla fase di sviluppo, nonché alla preparazione alle catastrofi naturali e alla relativa prevenzione, e alla gestione delle conseguenze di tali disastri, nel caso di paesi e regioni esposti regolarmente a tale rischio. 7.   Al momento di adottare i programmi d'azione annuali di cui all' o le misure speciali di cui all' la Commissione può decidere, per promuovere la cooperazione regionale a titolo del presente capitolo, che i progetti o i programmi di carattere regionale o transfrontaliero realizzati con i paesi elencati nell'allegato V sono ammissibili a norma dell', paragrafo 4, primo comma. Disposizioni in materia possono essere previste nei documenti di strategia e nei programmi indicativi pluriennali di cui al presente articolo e all'. 8.   In una fase precoce del processo di programmazione la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione.
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Documenti di strategia geografici e programmi indicativi pluriennali (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo