Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 18 dic 2006
Obiettivi 1.   L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), nonché la promozione della democrazia, della buona governanza e del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Coerentemente con tale obiettivo, la cooperazione con i paesi e le regioni partner mira a: — consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la buona governanza, la parità di genere e gli strumenti di diritto internazionale ad essi connessi; — promuovere lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti politici, economici, sociali e ambientali, dei paesi e delle regioni partner, in particolare di quelli più svantaggiati; — incoraggiare il loro inserimento armonioso e graduale nell'economia mondiale; — contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità; — rafforzare le relazioni tra la Comunità e i paesi e le regioni partner. 2.   La cooperazione comunitaria a titolo del presente regolamento rispetta gli impegni e gli obiettivi nel settore della cooperazione allo sviluppo che la Comunità ha approvato nel quadro delle Nazioni unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo. 3.   La politica di sviluppo comunitaria, quale definita nel titolo XX del trattato, fornisce il quadro giuridico per la cooperazione con i paesi e le regioni partner. La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo», del 20 dicembre 2005, e le sue successive modifiche, definiscono il quadro generale, gli orientamenti e le priorità che indirizzeranno l'attuazione della cooperazione comunitaria con i paesi e le regioni partner a titolo del presente regolamento. 4.   Le misure di cui all', paragrafo 1, sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC. I programmi di cui all', paragrafo 2, sono concepiti in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS stabiliti dall'OCSE/DAC, a meno che: — le caratteristiche del beneficiario richiedano diversamente, o — il programma attui un'iniziativa globale, una priorità delle politiche comunitarie o un obbligo o impegno internazionale della Comunità, ai sensi dell', paragrafo 2, e la misura non abbia le caratteristiche per soddisfare tali criteri. Almeno il 90 % della spesa prevista a titolo dei programmi tematici è concepito in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS previsti dall'OCSE/DAC, fatto salvo l', paragrafo 4, secondo comma, primo trattino. 5.   L'assistenza comunitaria a titolo del presente regolamento non può essere utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni e operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. 6.   Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1717/2006, in particolare l', e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non possono, in linea di principio, essere finanziate a titolo del presente regolamento, eccetto qualora sia necessario garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo. Fatta salva la necessità di assicurare la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non sono finanziate a titolo del presente regolamento.
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