Art. 1
Finalità globali e campo d'applicazione
In vigore dal 18 dic 2006
Finalità globali e campo d'applicazione
1. La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo compresi nell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e figuranti nell'allegato I (di seguito denominati «i paesi e le regioni partner»). La Commissione modifica l'allegato I conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell'OCSE/DAC, del suo elenco dei beneficiari degli aiuti e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. La Comunità finanzia programmi tematici in paesi, territori e regioni ammissibili all'assistenza a titolo di un programma geografico del presente regolamento, figurante negli articoli da 5 a 10, all'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1638/2006 o alla cooperazione geografica ai sensi del Fondo europeo di sviluppo (FES).
3. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.
Storico versioni
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