Art. 22
Adozione dei programmi d'azione annuali
In vigore dal 18 dic 2006
Adozione dei programmi d'azione annuali
1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali elaborati in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli .
In via eccezionale, segnatamente nei casi in cui un programma d'azione annuale non sia stato ancora adottato, la Commissione può adottare, in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli , misure non contemplate dai programmi d'azione annuali, secondo le medesime regole e modalità dei programmi stessi.
2. I programmi d'azione annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Gli obiettivi sono misurabili e hanno parametri di riferimento temporali.
3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
4. A livello di progetti è effettuata un'analisi ambientale adeguata comprendente la valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale in particolare per nuove infrastrutture importanti. Se opportuno, nell'attuazione di programmi settoriali si fa ricorso a valutazioni ambientali strategiche (SEA). Sono assicurati il coinvolgimento delle parti interessate nelle valutazioni ambientali e l'accesso del pubblico ai risultati.
Storico versioni
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