Art. 22

Adozione dei programmi d'azione annuali

In vigore dal 18 dic 2006
Adozione dei programmi d'azione annuali 1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali elaborati in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli . In via eccezionale, segnatamente nei casi in cui un programma d'azione annuale non sia stato ancora adottato, la Commissione può adottare, in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli , misure non contemplate dai programmi d'azione annuali, secondo le medesime regole e modalità dei programmi stessi. 2.   I programmi d'azione annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Gli obiettivi sono misurabili e hanno parametri di riferimento temporali. 3.   I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   A livello di progetti è effettuata un'analisi ambientale adeguata comprendente la valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale in particolare per nuove infrastrutture importanti. Se opportuno, nell'attuazione di programmi settoriali si fa ricorso a valutazioni ambientali strategiche (SEA). Sono assicurati il coinvolgimento delle parti interessate nelle valutazioni ambientali e l'accesso del pubblico ai risultati.
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Adozione dei programmi d'azione annuali (Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo