Art. 22 · Adozione dei programmi d'azione annuali

Art. 22

Adozione dei programmi d'azione annuali

In vigore dal 18 dic 2006
Adozione dei programmi d'azione annuali 1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali elaborati in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli . In via eccezionale, segnatamente nei casi in cui un programma d'azione annuale non sia stato ancora adottato, la Commissione può adottare, in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli , misure non contemplate dai programmi d'azione annuali, secondo le medesime regole e modalità dei programmi stessi. 2.   I programmi d'azione annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Gli obiettivi sono misurabili e hanno parametri di riferimento temporali. 3.   I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   A livello di progetti è effettuata un'analisi ambientale adeguata comprendente la valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale in particolare per nuove infrastrutture importanti. Se opportuno, nell'attuazione di programmi settoriali si fa ricorso a valutazioni ambientali strategiche (SEA). Sono assicurati il coinvolgimento delle parti interessate nelle valutazioni ambientali e l'accesso del pubblico ai risultati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1905:oj#art-22