Art. 18
Quadro generale della programmazione e dello stanziamento dei fondi
In vigore dal 18 dic 2006
Quadro generale della programmazione e dello stanziamento dei fondi
1. Per quanto riguarda i programmi geografici, per ciascun paese e regione partner, la Commissione elabora un documento di strategia e un programma indicativo pluriennale, conformemente all', e adotta un programma d'azione annuale, conformemente all'.
Per quanto concerne i programmi tematici, la Commissione elabora dei documenti di strategia tematica, ai sensi dell', e adotta dei programmi d'azione, ai sensi dell'.
In circostanze eccezionali, il sostegno comunitario può anche assumere la forma di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all'.
2. La Commissione determina l'assegnazione indicativa pluriennale nell'ambito di ciascun programma geografico sulla base di criteri di assegnazione delle risorse standard, oggettivi e trasparenti, fondati sulle esigenze e i risultati del paese o della regione partner in questione e tenendo conto delle difficoltà specifiche incontrate dai paesi o dalle regioni in conflitto o in crisi o esposti alle catastrofi naturali, nonché delle specificità dei diversi programmi.
I criteri relativi ai fabbisogni includono la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo sociale. I criteri di efficacia includono i progressi a livello politico, economico e sociale, i progressi in materia di buona governanza e l'assorbimento dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie.
3. Al fine di consolidare la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi e le regioni partner limitrofi, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi.
Storico versioni
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