Art. 27

Cofinanziamenti

In vigore dal 18 dic 2006
Cofinanziamenti 1.   Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, segnatamente con: a) gli Stati membri e le rispettive autorità regionali e locali, e in particolare i relativi enti pubblici e parastatali; b) i paesi terzi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali; c) le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, e più nello specifico le istituzioni finanziarie internazionali e regionali; d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali; e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi. 2.   Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi elementi chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner codonatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner codonatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma. 3.   Nel caso del cofinanziamento congiunto, per l'esecuzione delle azioni congiunte, la Commissione può ricevere e gestire fondi a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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Cofinanziamenti (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/1905) — Testo vigente | Portale Normativo