Art. 29
Impegni di bilancio
In vigore dal 18 dic 2006
Impegni di bilancio
1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1.
2. I finanziamenti comunitari assumono segnatamente le seguenti forme giuridiche:
—
accordi di finanziamento;
—
accordi di sovvenzionamento;
—
contratti di appalto;
—
contratti di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1905:oj#art-29