Art. 29

Impegni di bilancio

In vigore dal 18 dic 2006
Impegni di bilancio 1.   Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1. 2.   I finanziamenti comunitari assumono segnatamente le seguenti forme giuridiche: — accordi di finanziamento; — accordi di sovvenzionamento; — contratti di appalto; — contratti di lavoro.
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