Art. 31
Partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e norme d'origine
In vigore dal 18 dic 2006
Partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e norme d'origine
1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto Stato o paese.
La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma geografico di cui agli articoli da 5 a 10 è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo ammissibile ai sensi dell'allegato I, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese.
La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché del programma di cui all', è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall'OCSE/DAC e nell'allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o del programma di cui all'. La Commissione pubblica e aggiorna l'allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.
2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è inoltre aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza in qualsiasi paese diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.
L'accesso reciproco viene concesso ogni volta che un paese concede l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese destinatario in questione.
L'accesso reciproco è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e rimane in vigore per almeno un anno.
La concessione dell'accesso reciproco si basa su un confronto tra la Comunità e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo la definizione delle categorie dell'OCSE/DAC, o a livello di intero paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, ivi compresa la qualità e l'entità di tali aiuti. I paesi destinatari sono consultati nell'ambito del processo descritto nel presente paragrafo.
L'accesso reciproco nei paesi meno sviluppati quali definiti dall'OCSE/DAC è concesso automaticamente ai membri del suddetto Comitato.
3. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.
4. Quanto sopra lascia impregiudicata la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili per natura o per situazione geografica in relazione agli obiettivi dell'azione da realizzare.
5. Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.
6. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato a titolo del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui ai paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.
7. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi, ovvero da paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.
8. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, o di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 6.
Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.
9. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione del paragrafo 2, oppure da un'organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
10. Ai fini degli aiuti gestiti direttamente da attori non statali nel quadro del programma tematico di cui all', le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari delle sovvenzioni.
I beneficiari delle sovvenzioni si attengono alle norme stabilite dal presente articolo laddove l'attuazione degli aiuti richiede l'aggiudicazione di appalti.
11. Per accelerare l'eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.
Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell'OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.
L'accesso dei paesi in via di sviluppo all'assistenza della Comunità è reso possibile mediante l'assistenza tecnica ritenuta necessaria.
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