Art. 37
Sospensione degli aiuti
In vigore dal 18 dic 2006
Sospensione degli aiuti
Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all', paragrafo 1 da parte di un paese partner e qualora le consultazioni con detto paese non portino ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o qualora le consultazioni siano rifiutate o vi sia un'urgenza particolare, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure adeguate nei confronti degli aiuti concessi al paese partner a titolo del presente regolamento. Tali misure possono comprendere la sospensione totale o parziale degli aiuti.
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