Art. 37

Sospensione degli aiuti

In vigore dal 18 dic 2006
Sospensione degli aiuti Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all', paragrafo 1 da parte di un paese partner e qualora le consultazioni con detto paese non portino ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o qualora le consultazioni siano rifiutate o vi sia un'urgenza particolare, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure adeguate nei confronti degli aiuti concessi al paese partner a titolo del presente regolamento. Tali misure possono comprendere la sospensione totale o parziale degli aiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1905:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo