Art. 37 · Sospensione degli aiuti

Art. 37

Sospensione degli aiuti

In vigore dal 18 dic 2006
Sospensione degli aiuti Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all', paragrafo 1 da parte di un paese partner e qualora le consultazioni con detto paese non portino ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o qualora le consultazioni siano rifiutate o vi sia un'urgenza particolare, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure adeguate nei confronti degli aiuti concessi al paese partner a titolo del presente regolamento. Tali misure possono comprendere la sospensione totale o parziale degli aiuti.
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