Art. 8
In vigore dal 5 set 2006
1. Per le operazioni connesse con impegni non pluriennali per le quali sono stati assunti impegni nei confronti dei beneficiari prima del termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, le spese relative a pagamenti ancora insoluti dopo tale termine sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire dallo stesso termine, purché:
a)
l’autorità competente dello Stato membro suddivida le operazioni in due fasi finanziarie, materiali e di sviluppo, distinte e riconoscibili, corrispondenti ai due periodi di programmazione;
b)
siano soddisfatte le condizioni di cofinanziamento e di ammissibilità delle operazioni nel nuovo periodo di programmazione.
2. Se i fondi previsti per l’attuale periodo di programmazione sono esauriti prima del termine finale di cui al paragrafo 1, le spese relative ai pagamenti ancora insoluti dopo tale termine possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1.
3. Gli Stati membri sono tenuti a indicare nei loro programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione se si avvalgono delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, per le misure di cui trattasi.
Storico versioni
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