Art. 11

In vigore dal 5 set 2006
Entro il termine finale d’esecuzione degli impegni assunti nell’ambito del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione degli impegni stessi in nuovi impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, aventi in linea di massima durata pari a 5-7 anni, purché: a) la trasformazione implichi indubbi vantaggi per l’ambiente e il benessere degli animali; e b) l’impegno preesistente risulti significativamente rafforzato.
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