Art. 12

In vigore dal 5 set 2006
1.   Le spese relative alla valutazione ex ante del nuovo periodo di programmazione, prevista dall’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere imputate al FEAOG, sezione Garanzia, ai fini del periodo di programmazione attuale ed entro il termine fissato dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, purché sia rispettato il massimale dell’1 % previsto all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004. 2.   Le spese relative alla valutazione ex post dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 817/2004, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi di sviluppo rurale ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2006/1320 — Testo vigente | Portale Normativo