Art. 13
In vigore dal 5 set 2006
1. Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo e relative a misure di cui alla norma n. 11, punti 2 e 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (8), eccezion fatta per le spese relative alle valutazioni ex post, agli audit e all’elaborazione dei rapporti finali, non sono imputabili al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
2. Le spese ai fini dell’attuale periodo di programmazione, sostenute entro il termine finale d’ammissibilità delle spese per tale periodo in base alla norma n. 11, punto 2.1, primo trattino, e punto 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, per la preparazione di programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione, ivi comprese le spese relative alle valutazioni ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sono ammissibili nell’ambito dell’assistenza tecnica degli attuali programmi operativi o documenti di programmazione dello sviluppo rurale, fatte salve le condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7 e nel punto 3 di detta norma.
3. Le spese relative alla valutazione ex post ai fini dell’attuale periodo di programmazione, di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, possono essere imputate al FEASR nell’ambito dell’assistenza tecnica per i programmi del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.
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