Art. 14

In vigore dal 5 set 2006
Per le misure previste all’, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, le spese relative ai pagamenti da effettuare dopo il 31 dicembre 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano conformi al disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e purché il programma preveda una specifica disposizione a tal fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1320:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo