Art. 2
In vigore dal 5 set 2006
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia», le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, applicabili negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
b)
«misure cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento e/o sezione Garanzia»:
i)
le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Orientamento, applicabili in tutti gli Stati membri e soggette al regolamento (CE) n. 1260/1999;
ii)
le misure relative all’iniziativa comunitaria Leader, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999;
iii)
le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, cofinanziate dal FEAOG, sezione Garanzia, applicabili nei nuovi Stati membri e soggette agli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
c)
«nuovi Stati membri», Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;
d)
«periodo di programmazione attuale», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, che termina il 31 dicembre 2006;
e)
«nuovo periodo di programmazione», il periodo di programmazione di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, che inizia il 1o gennaio 2007;
f)
«impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;
g)
«pagamenti», i pagamenti effettuati dagli Stati membri a favore dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;
h)
«impegni pluriennali», gli impegni relativi:
i)
alle seguenti misure: prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, agro-ambiente, benessere degli animali, sostegno agli agricoltori per l’osservanza delle norme agricole, sostegno agli agricoltori per il miglioramento della qualità alimentare, imboschimento di terreni agricoli, sostegno alle aziende di semisussistenza e sostegno per la costituzione di associazioni di produttori;
ii)
al sostegno mediante contributi in conto interessi, al sostegno mediante locazione finanziaria, nonché al sostegno apportato per l’insediamento dei giovani agricoltori nel caso in cui il premio unico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999 sia frazionato in varie rate, da pagare nel corso di un periodo massimo superiore a dodici mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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