Art. 5
In vigore dal 5 set 2006
1. Per le misure agroambientali e quelle relative al benessere degli animali attuate nei nuovi Stati membri soltanto le spese connesse con gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo tale data, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:
a)
dal termine finale di ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure
b)
da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.
I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.
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