Art. 3
In vigore dal 5 set 2006
1. I pagamenti effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006 ai fini del periodo di programmazione attuale sono ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7), soltanto se sono effettuati dopo il completamento dei pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del medesimo regolamento.
I pagamenti ammissibili di cui al primo comma sono dichiarati alla Commissione entro il 31 gennaio 2007, indipendentemente dall’approvazione del correlativo programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. La Commissione tuttavia effettua i pagamenti solo dopo l’approvazione del programma.
2. Le spese relative a impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
Tuttavia i pagamenti relativi a impegni non pluriennali assunti entro il 31 dicembre 2006 devono rispondere ai criteri di ammissibilità del nuovo periodo di programmazione se si protraggono oltre il 31 dicembre 2008.
I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.
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