Art. 6
In vigore dal 5 set 2006
1. Le spese derivanti da impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri e riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere dichiarate fino al termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione.
Tuttavia, se l’importo destinato al programma e/o alla misura è esaurito prima del termine di cui al primo comma, ma dopo il 1o gennaio 2007, le spese ancora insolute per impegni riguardanti anni non successivi al 2006 possono essere imputate al FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione, purché siano specificamente previste nel programma di sviluppo rurale di tale periodo.
2. Le spese connesse con impegni relativi a indennità compensative nelle zone svantaggiate dei nuovi Stati membri, riguardanti gli anni 2007 e 2008, sono imputate al FEAOG e devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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