Art. 10
In vigore dal 5 set 2006
Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure:
a)
servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all’articolo 33 octies del regolamento (CE) n. 1257/1999;
b)
complementi ai pagamenti diretti, di cui all’articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c)
complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all’articolo 33 decies del regolamento (CE) n. 1257/1999;
d)
sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all’articolo 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Storico versioni
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