Art. 10

In vigore dal 5 set 2006
Non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione i pagamenti relativi alle seguenti misure: a) servizi di consulenza e divulgazione agricola, di cui all’articolo 33 octies del regolamento (CE) n. 1257/1999; b) complementi ai pagamenti diretti, di cui all’articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999; c) complementi agli aiuti di Stato a Malta, di cui all’articolo 33 decies del regolamento (CE) n. 1257/1999; d) sostegno agli agricoltori a tempo pieno a Malta, di cui all’articolo 33 undecies del regolamento (CE) n. 1257/1999.
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