Art. 7
In vigore dal 5 set 2006
1. Le spese relative agli impegni pluriennali non riguardanti l’agro-ambiente o il benessere degli animali, con pagamenti da effettuarsi dopo il termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione a partire:
a)
dal termine finale d’ammissibilità delle spese dell’attuale periodo di programmazione, se i pagamenti si protraggono oltre tale termine; oppure
b)
da un termine precedente a quello di cui alla lettera a), ma successivo al 1o gennaio 2007, se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è già esaurito.
I programmi di sviluppo rurale del nuovo periodo di programmazione devono contenere una disposizione relativa alle spese contemplate dal primo comma.
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