Art. 14

Comitati

In vigore dal 17 lug 2006
Comitati 1.   È istituito un comitato IPA, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, per coadiuvare la Commissione, in particolare nel suo compito di coordinare l'assistenza concessa nel quadro delle diverse componenti, garantendone la coerenza, come prescritto dall', paragrafo 2. Il comitato IPA adotta il proprio regolamento interno. 2. a) La Commissione adotta i documenti di programmazione indicativa pluriennale e le relative revisioni annuali di cui all' del presente regolamento nonché i programmi di assistenza fornita a norma degli del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è assistita dal comitato IPA. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. b) La Commissione adotta i programmi di assistenza di cui all' del presente regolamento secondo la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è coadiuvata dal comitato di coordinamento dei fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. c) La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE, adotta i programmi di assistenza di cui all' del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. d) La Commissione adotta i programmi di assistenza di cui all' del presente regolamento, secondo la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE. Per far ciò la Commissione è coadiuvata dal comitato per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Le decisioni di finanziamento che non sono incluse nei programmi indicativi pluriennali o nei programmi annuali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. 4.   La Commissione adotta gli emendamenti ai programmi pluriennali e annuali e le decisioni di cui al paragrafo 3, se non prevedono modifiche sostanziali riguardo alla natura dei programmi e degli interventi originari e, per quanto attiene all'elemento finanziario, se non superano il 20 % dell'importo totale assegnato al programma o all'intervento in questione, ferma restando la soglia di 4 milioni di EUR. Il comitato che aveva espresso un parere sul programma o sull'intervento originario è informato circa ogni decisione di modifica. 5.   Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla Banca.
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Comitati (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/1085) — Testo vigente | Portale Normativo