Art. 16
Misure di sostegno
In vigore dal 17 lug 2006
Misure di sostegno
L'assistenza può essere utilizzata per coprire il costo degli interventi di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessari per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, informazione e pubblicità, spese riguardanti le reti informatiche finalizzate agli scambi di informazioni e tutte le altre spese di assistenza amministrativa e tecnica sostenute dalla Commissione per la gestione del programma. L'assistenza copre anche il costo del sostegno amministrativo per la gestione decentrata del programma ad opera delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1085:oj#art-16