Art. 17
Attuazione dell'assistenza
In vigore dal 17 lug 2006
Attuazione dell'assistenza
1. La Commissione e i paesi beneficiari concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.
2. All'occorrenza, la Commissione conclude accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con il paese beneficiario o con le sue autorità competenti.
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