Art. 17

Attuazione dell'assistenza

In vigore dal 17 lug 2006
Attuazione dell'assistenza 1.   La Commissione e i paesi beneficiari concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza. 2.   All'occorrenza, la Commissione conclude accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con il paese beneficiario o con le sue autorità competenti.
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Attuazione dell'assistenza (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1085) — Testo vigente | Portale Normativo