Art. 15

Tipi di assistenza

In vigore dal 17 lug 2006
Tipi di assistenza 1.   L'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, investimenti, appalti, sovvenzioni, compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti a condizioni speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria, il sostegno al bilancio, le altre forme specifiche di aiuti di bilancio e il contributo al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali o delle banche di sviluppo regionali nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi. Il sostegno al bilancio ha carattere eccezionale, con obiettivi precisi e relativi parametri e presuppone una gestione sufficientemente trasparente, affidabile ed efficiente delle finanze pubbliche del paese beneficiario nonché l'attuazione di politiche settoriali o macroeconomiche ben definite, approvate in linea di massima dalle istituzioni finanziarie internazionali. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati 2.   L'assistenza può essere fornita mediante misure di cooperazione amministrativa con la partecipazione di esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri. I progetti in questione vengono attuati secondo le norme stabilite dalla Commissione. 3.   L'assistenza può essere utilizzata anche per coprire il costo della partecipazione della Comunità a missioni, iniziative od organizzazioni internazionali a favore degli interessi del paese beneficiario, compresi i costi amministrativi. 4.   Il finanziamento comunitario non deve servire in linea di massima a pagare imposte, dazi od oneri nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II.
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