Art. 13

Gestione dell'assistenza, resoconti

In vigore dal 17 lug 2006
Gestione dell'assistenza, resoconti 1.   La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento, secondo le procedure di cui all' e le norme di applicazione di cui all', paragrafo 3. 2.   Gli interventi di cui al presente regolamento saranno gestiti, controllati, valutati e oggetto di resoconti a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. I finanziamenti comunitari possono assumere, in particolare, la forma di accordi di finanziamento tra la Commissione e il paese beneficiario, di contratti d'appalto o di accordi di sovvenzione con enti pubblici nazionali o internazionali o con persone fisiche o giuridiche responsabili dell'attuazione degli interventi e di contratti di lavoro. L'attuazione degli interventi transfrontalieri con gli Stati membri ai sensi dell' del presente regolamento può essere delegata agli Stati membri. In questi casi, si procederà ad una gestione congiunta ai sensi delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nei casi di gestione comune, l'autorità di gestione opera secondo i principi e le regole di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006. 3.   La Commissione può inoltre ricevere e gestire i fondi di altri donatori, che sono iscritti nel bilancio come entrate con destinazione specifica a norma dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per attuare interventi insieme ai donatori in questione. 4.   A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione, in casi debitamente giustificati, può decidere di affidare funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento suddetto che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un'autorità pubblica. 5.   Gli impegni di bilancio per le azioni di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale. 6.   Ogni anno la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e sui risultati del monitoraggio e fornisce una valutazione dei risultati raggiunti nell'attuazione dell'assistenza.
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Gestione dell'assistenza, resoconti (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1085) — Testo vigente | Portale Normativo