Art. 3
Componenti
In vigore dal 17 lug 2006
Componenti
1. L'assistenza è programmata e attuata in funzione delle seguenti componenti:
a)
sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale;
b)
cooperazione transfrontaliera;
c)
sviluppo regionale;
d)
sviluppo delle risorse umane;
e)
sviluppo rurale.
2. La Commissione coordina l'assistenza concessa nel quadro delle diverse componenti, garantendone la coerenza.
3. La Commissione adotta le norme di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE. A tal fine, la Commissione è assistita dal comitato IPA di cui all', paragrafo 1.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
Storico versioni
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