Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 lug 2006
Ambito di applicazione 1.   Se del caso, l'assistenza verrà utilizzata nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II e sosterrà i seguenti settori: a) rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione; b) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere e della non discriminazione; c) riforma della pubblica amministrazione, compresa la creazione di un sistema che consenta di decentrare la gestione dell'assistenza al paese beneficiario conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; d) riforma economica; e) sviluppo della società civile; f) inclusione sociale; g) riconciliazione, misure per il rafforzamento della fiducia e ricostruzione; h) cooperazione regionale e transfrontaliera. 2.   Nel caso dei paesi elencati nell'allegato I, l'assistenza servirà a sostenere inoltre i seguenti settori: a) adozione e applicazione dell'acquis comunitario; b) sostegno per la definizione delle politiche, nonché preparazione all'attuazione e alla gestione delle politiche comuni della Comunità in materia di agricoltura e di coesione. 3.   Nel caso dei paesi elencati nell'allegato II, l'assistenza servirà a sostenere i seguenti settori: a) allineamento graduale con l'acquis comunitario; b) sviluppo sociale, economico e territoriale, comprese fra l'altro l'infrastruttura e le attività connesse all'investimento, in particolare nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.
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