Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 lug 2006
Ambito di applicazione
1. Se del caso, l'assistenza verrà utilizzata nei paesi beneficiari elencati negli allegati I e II e sosterrà i seguenti settori:
a)
rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;
b)
promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere e della non discriminazione;
c)
riforma della pubblica amministrazione, compresa la creazione di un sistema che consenta di decentrare la gestione dell'assistenza al paese beneficiario conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
d)
riforma economica;
e)
sviluppo della società civile;
f)
inclusione sociale;
g)
riconciliazione, misure per il rafforzamento della fiducia e ricostruzione;
h)
cooperazione regionale e transfrontaliera.
2. Nel caso dei paesi elencati nell'allegato I, l'assistenza servirà a sostenere inoltre i seguenti settori:
a)
adozione e applicazione dell'acquis comunitario;
b)
sostegno per la definizione delle politiche, nonché preparazione all'attuazione e alla gestione delle politiche comuni della Comunità in materia di agricoltura e di coesione.
3. Nel caso dei paesi elencati nell'allegato II, l'assistenza servirà a sostenere i seguenti settori:
a)
allineamento graduale con l'acquis comunitario;
b)
sviluppo sociale, economico e territoriale, comprese fra l'altro l'infrastruttura e le attività connesse all'investimento, in particolare nei settori dello sviluppo regionale, rurale e delle risorse umane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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