Art. 12

Componente «sviluppo rurale»

In vigore dal 17 lug 2006
Componente «sviluppo rurale» 1.   La componente «sviluppo rurale» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica agricola comune della Comunità, contribuendo in particolare ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nonché a preparare i paesi candidati ad applicare l'acquis comunitario riguardante la politica agricola comune e le politiche connesse. 2.   Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (18).
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