Art. 11
Componente «sviluppo delle risorse umane»
In vigore dal 17 lug 2006
Componente «sviluppo delle risorse umane»
1. La componente «sviluppo delle risorse umane» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.
2. Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (17).
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