Art. 11 · Componente «sviluppo delle risorse umane»

Art. 11

Componente «sviluppo delle risorse umane»

In vigore dal 17 lug 2006
Componente «sviluppo delle risorse umane» 1.   La componente «sviluppo delle risorse umane» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione. 2.   Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (17).
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