Art. 10

Componente «sviluppo regionale»

In vigore dal 17 lug 2006
Componente «sviluppo regionale» 1.   La componente «sviluppo regionale» aiuterà i paesi elencati nell'allegato I a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione della Comunità, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione. 2.   Questa componente potrà contribuire, in particolare, al finanziamento delle azioni di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (15), e al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (16).
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